Smaltimento gas florurati

I proprietari di apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono tenuti, ai sensi del Regolamento europeo n. 842/2006, a prevenire e riparare eventuali perdite di gas, nonché a provvedere al corretto recupero degli stessi gas, avvalendosi in queste operazioni di personale e imprese certificati. Tali apparecchiature e impianti sono elencati agli articoli 3 e 4 del Regolamento e comprendono:

  • applicazioni fisse di refrigerazione,

  • condizionamento d’aria,

  • pompe di calore mobili compresi i circuiti,

  • sistemi di protezione antincendio ed estintori,

  • commutatori ad alta tensione,

  • apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati.


Il D.P.R. n. 43/2012, recante attuazione del suddetto Regolamento, ha stabilito, all’art. 8, l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate e, all’art. 9, l’obbligo di certificazione/attestazione per le persone e le imprese che svolgono attività, tra le altre, di installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra. Negli stessi articoli sono dettagliate le casistiche degli obblighi per i diversi soggetti a seconda delle attività svolte.  L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per poter ottenere i certificati e gli attestati che vengono rilasciati, da un organismo di certificazione o di attestazione accreditato da ACCREDIA, a seguito del superamento di un esame o di un corso di formazione tenuto dagli stessi organismi, oppure, per le imprese, in caso di soddisfacimento di determinati requisiti quali l’impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e la disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione. Attraverso il Registro, sarà possibile consultare l’elenco degli organismi di certificazione e di attestazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati, nonché consultare l’elenco delle persone e delle imprese alle quali i proprietari di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra possono rivolgersi.


Ecoservizi svolge attività di smaltimento dei gas fluorurati ad effetto serra


Il D.P.R. n. 43/2012, all’art. 15, ha altresì stabilito l’obbligo, per i proprietari delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, di tenere il relativo Registro dell'apparecchiatura o del sistema.

In tali Registri sono riportati, tra le altre cose, la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.

Sanzioni


A chi non adempie agli obblighi previsti dal Regolamento n. 842/2006 si applica la disciplina sanzionatoria stabilita dal D. Lgs. n. 26/2013, che prevede, tra l’altro, le seguenti sanzioni. Il proprietario delle apparecchiature o degli impianti che non si avvale di personale in possesso del pertinente certificato nelle attività di controllo e di riparazione delle perdite di gas fluorurati a effetto serra o di recupero di tali gas dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. Simili sanzioni sono applicate anche alle imprese che svolgono le attività relative ai gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato, a seconda dei casi. Il proprietario che non tiene il Registro dell'apparecchiatura o del sistema, o che lo tiene in modo incompleto/inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro.